Da ieri pomeriggio, 14 luglio 2017, tutti gli organi di informazione si sono dati da fare per scrivere che la Juvecaserta è stata esclusa dal campionato di Lega A 2017-18, dal Consiglio Federale della Fip, senza però andare oltre quanto riportato dal comunicato stampa emesso dalla stessa Fip, proprio come abbiamo fatto anche noi di All-around.net.
Giusto perché l’argomento è delicato. Un pò meno perché forse qualche spiegazione in più si può provare a fornirla a chi legge e vorrebbe sapere. Dunque ecco il comunicato Fip nella parte che riguarda Caserta ;”Juve Basket Caserta Srl non ammessa al Campionato di Serie A 2017-18
Il Consiglio Federale, sentito il parere negativo della Com.Te.C, ha deliberato di non ammettere la Juve Basket Caserta Srl al Campionato di Serie A 2017-18.
Il provvedimento è motivato dal mancato rispetto delle condizioni previste ai punti 1) e 3) della delibera n.346/2017 (ammissione ai campionati professionistici 2017-18).
In particolare, la Società non ha ottemperato al ripianamento del parametro ricavi/indebitamento/patrimonio netto al 31 marzo 2017 e non ha dimostrato di aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati compresi i lodi FIBA“.
Proviamo a sciogliere queste righe.
Prima di tutto cos’è la Com.Te.C.? E’ un’organismo della Fip che ha autorità e competenza di controlli in materia economica-finanziaria: vigila cioè che le società adempiano o abbiano adempiuto a tutte le necessarie incombenze in materia per poter essere in regola con la partecipazione ai campionati.
Una volta che arriva il parere della Commissione Tecnica di Controllo la Fip deve tenerne conto e regolarsi di conseguenza.
Il 10 maggio del 2017 nel Consiglio Federale, la Fip ha emesso la delibera 346 in base alla quale nel comunicato su specificato si fa riferimento al parere negativo della Com.Te.C. perché la Juvecaserta non avrebbe rispettato le condizioni previste dai punti 1 e 3 di tale delibera. Cioè, cosa dice quella delibera ai punti 1 e 3?
Punto 1: avere al 31 marzo 2017 un rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto con quoziente non inferiore a 1,8. – con un indebitamento complessivo riferito sempre alla medesima data non superiore del 10% rispetto a quello esposto alla data del 30 giugno 2016; Inoltre ai fini del calcolo del presente parametro bisogna considerare che: Le eventuali Società che nella stagione sportiva 2016/2017 hanno disputato un campionato non professionistico, ai fini del calcolo del parametro, potranno utilizzare i ricavi di competenza relativi al periodo 01/07/2016 – 31/03/2017 aumentati del 20%; l’eccedenza d’indebitamento rispetto all’anno precedente non viene applicato per le società: o che presentano un coefficiente Indebitamento/Patrimonio Netto non superiore a 4,00; o che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore ad Euro 600.000,00. o Un parametro R/I superiore a 10.
E qui i soliti ben informati dicono che il rapporto della società casertana Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto sia inferiore di 200 mila euro in negativo, dunque non all’interno dei parametri richiesti
Punto 3: aver adempiuto fino al 30 aprile 2017 ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso la Lega professionistica nonché quelli emessi dalla FIBA – B.A.T.;
Qui le cose sono più certe: presso il BAT pende, in via esecutiva, il lodo intentato da Bobby Jones e ce ne sono altri tre che non sono ancora esecutivi che però starebbero per diventarlo. E poi c’è la situazione che tutti ricordano, di Edgar Sosa che andò via dalla Juve strillando a gran voce che la società non pagava.
Quanto alla questione del mancato versamento del Fondo Accantonamento Fine Carriera ecco di che si tratta, preso dal sito della GIBA, l’Associazione del Giocatori professionisti:”La peculiarità del Fondo di Fine Carriera dei Giocatori di Basket è che gli aventi diritto possono chiedere la liquidazione nel momento stesso in cui terminano la carriera (o comunque quando escono dal settore professionistico), senza dovere attendere l’età della pensione”.
Insomma si tratta di cose gravissime per le quali la società casertana nega di avere responsabilità al punto che entro lunedì farà ricorso – ed è l’unica cosa che può fare – al Collegio di garanzia del CONI: “1. Introduzione. La competenza generale del Collegio di Garanzia dello Sport Ai sensi dell’art 54 del Codice della Giustizia Sportiva (CGS) e dell’art. 12-bis dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Collegio di Garanzia dello Sport (d’ora in poi, anche solo il Collegio di Garanzia) costituisce, principalmente, l’organo di giustizia sportiva di ultimo grado (arg. anche ex art. 3, comma 2, CGS e art. 12-bis, comma 1, dello Statuto del CONI, norme che, infatti, definiscono il Collegio di Garanzia dello Sport quale «organo di giustizia sportiva di ultimo grado»). Per saperne di più questo è il link
Eduardo Lubrano